L’Agenzia delle entrate considera la ricarica degli autoveicoli elettrici un bonus carburante: si possono ottenere i rimborsi adottando soluzioni ecosostenibili per la mobilità.

La circolare n. 27/2022 fornisce importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo del bonus carburante. L’art. 2 del dln. 21 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 51 del 2022, ha previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il documento di prassi in commento si è soffermato sulla nozione di “datore di lavoro privati”. In particolare, ha osservato che l’inciso è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, cosi come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E. Dunque, sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165.

Rientrano invece nell’agevolazione gli enti pubblici economici, come anche gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi, Da un punto di vista soggettivo, la norma in esame è rivolta ai “lavoratori dipendenti”. Sul punto, l’Amministrazione ha solo osservato che considerato che la norma si riferisce genericamente ai “lavoratori dipendenti”, si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Restano quindi i dubbi interpretativi circa l’effettiva platea di beneficiari (vedi articolo sopra). In merito all’ambito oggettivo, la Circolare in commento ha precisato che il bonus carburante è nella specie destinato per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Tuttavia, ha aggiunto che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli. Si tratta di una vera e propria novità da accogliere con favore che ne amplia la portata oggettiva e consente l’uso del bonus anche per favorire politiche aziendali legate alla sostenibilità. In merito alla cumulabilità con l’esenzione riservata ai fringe benefit (vedi articolo sopra), il bonus benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dell’articolo 51, comma 3 del Tuir, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3. Pertanto, limitatamente al 2022, il lavoratore dipendente potrà usufruire di una esenzione per acquisto di beni e servizi pari a 600 e per l’acquisto di carburante pari a 200. Ben potrà valutare di destinare l’intera esenzione per l’acquisto di carburante (ivi incluse la ricarica elettrica domesti ca per autoveicoli) e, dunque, arrivare ad una esenzione annua di euro 800 euro.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto possibile la sostituzione del premio di risultato con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista. In particolare, attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata al 2022), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni,”sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.

Fonte: Italia Oggi

Contattaci 06 5408612